Art. 9.
(Disposizioni tributarie).

      1. Gli importi conferiti ai Fondi di risparmio, nei limiti annui previsti dall'articolo 4, comma 1, computati in relazione a ciascun Fondo, sono deducibili, nella misura del 50 per cento, dal reddito della persona fisica che ha effettuato il conferimento.
      2. I contratti e gli estratti di conto relativi ai depositi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, sono esenti dall'imposta di bollo prevista, rispettivamente, dagli articoli 2 e 13 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come da ultimo modificati dall'articolo 10 della presente legge. Per gli interessi corrisposti ai Fondi di risparmio, l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 26, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applica soltanto sulla parte eccedente la misura minima stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge. La restante parte è esente da imposta.
      3. Gli interessi e i proventi dei buoni fruttiferi postali destinati ai minori e degli altri strumenti finanziari, di cui all'articolo 2,

 

Pag. 17

comma 2, lettera b), della presente legge, sono soggetti all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della presente legge, per la sola parte eccedente la misura minima stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge. La restante parte è esente da imposta.
      4. I gestori dei fondi d'investimento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della presente legge, applicano l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, sui risultati della gestione dei Fondi di risparmio per la sola parte eccedente la misura minima stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge. La restante parte è esente da imposta.
      5. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della presente legge, sono esenti dall'imposta sui premi prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni. L'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, si applica sulla sola parte della prestazione eccedente la somma dei premi versati e del rendimento minimo stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della presente legge. La restante parte è esente da imposta. Sulle riserve matematiche relative ai medesimi contratti non si applica l'imposta istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.
      6. Le somme di denaro destinate alla dotazione e all'accrescimento del Fondo di risparmio, nei limiti complessivi stabiliti dall'articolo 4, non sono soggette all'imposta sulle successioni e donazioni.
      7. Nel caso previsto dall'articolo 7 si applica l'imposta sulle successioni e donazioni. Tuttavia, è esente da imposta la parte del valore del Fondo di risparmio destinata alla costituzione di nuovi Fondi
 

Pag. 18

di risparmio a norma del comma 3 del medesimo articolo 7.
      8. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 1.